L'art. 1, co.409, della L. n. 311 del 30/12/2004 (Finanziaria 2005) ha disposto l'estensione dell'accertamento in base agli studi di settore anche ai soggetti in contabilità ordinaria per obbligo. Il co. 410 della norma citata prevede efficacia della norma con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2004.
La norma viola il disposto dell'art. 3, co.1, della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente) il quale prevede che, salvo per le norme di natura interpretativa, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroativo e che, relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
Ufficio fiscale Apindustria Vicenza
mercoledì 17 giugno 2009
Proroga termini iscrizione a ruolo
L'art. 1, co. 424, della L. 30/12/2004 (Finanziaria 2005) dispone che i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo previsti dall' art. 17, co,1 lett. a) del DPR n. 602/73 sono prorogati al 31 dicembre 2006 per le dichiarazioni presentate nell'anno 2003.
Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.
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Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.
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ICI: proroga termini liquidazione
L'art. 1-quater del D.L. n 314 del 30/12/2004, aggiunto in sede di conversione dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, ha disposto che i termini per la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2004, sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive.
Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.
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Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.
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Proroga termini iscrizione a ruolo
L'art. 1, co.2-octies, del D.L. n. 143 del 24/06/2003, conv. nella L. 1° agosto 2003, n. 212, dispone che i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo previsti dall' art. 17, co,1 lett. a) del DPR n. 602/73 sono prorogati al 31 dicembre 2005 per le dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002.
Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.
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Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.
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Condoni: proroga dei termini di accertamento in caso di mancata adesione
Art. 10 della L. n. 289 del 27/12/2002 (Finanziaria 2003) prevede la proroga di due anni dei terimini di accertamento di cui all'art. 43 del DPR n. 600/73 (imposte sui redditi) e di cui all'art. 57 del DPR n. 633/72 (Iva) nel caso di mancata adesione ad una delle sanatorie previste dagli articoli da 7 a 9 della L. n. 289.
Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.
Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.
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Condoni: proroga termini accertamento in mancanza di adesione
Art. 11 L. n. 289 del 27/12/2002 (Finanziaria 2003) in materia di definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili.
La norma prevede la proroga di due anni dei termini di rettifica se non è stata presentata l'istanza di definizione ai fini delle imposte in oggetto.
Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.
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La norma prevede la proroga di due anni dei termini di rettifica se non è stata presentata l'istanza di definizione ai fini delle imposte in oggetto.
Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.
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ICI: proroga dei termini di accertamento
L'art. 1, co.67, della L. n. 311 del 30/12/2004 (Finanziaria 2005) ha disposto che i termini per l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2004, sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive.
Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.
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Ancorché sulla base di una deroga espressa (ammessa dall'art. 1 dello Statuto del Contribuente), la norma viola la disposizione dell'articolo 3, co.3, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27/07/2000) che prevede come i termini di prescrizione e di decadenza per gli accetamenti di imposta non possano essere prorogati.
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